LO
STATUTO
estratto
dello Statuto dellassociazione
Mens Sana in Corpore Sano
fondata il 4 giugno 1991 in Verona
Art.
1. Costituzione: E' costituita un'associazione culturale e sportiva
per la ricerca energetica e la salute psicofisica, senza scopo di
lucro, denominata: Mens Sana in Corpore Sano, con acronimo
M.S.C.S. , con sede in Verona.
1.1.
L'associazione così denominata è senza fini di lucro,
a carattere volontario e democratico e nel perseguire le sue finalità
mantiene la più completa indipendenza da partiti politici,
organizzazioni sindacali, enti confessionali e aziende private;
può però aderire ad associazioni nazionali riconosciute
i cui fini sociali siano compatibili con quelli dellAssociazione.
Art.
2. Finalità:
Sono finalità dell'associazione culturale e sportiva "Mens
Sana in Corpore Sano" la ricerca energetica e la salute psicofisica,
ed in particolare:
-
la promozione della conoscenza e della pratica di tutte le tecniche
e le discipline atte a favorire e a sviluppare la salute e l'equilibrio
psicofisico, la consapevolezza del proprio corpo e della sua energia
vitale, l'evoluzione della personalità, lo sviluppo del potenziale
umano, ispirandosi ad una visione olistica orientata alla trasformazione
personale e all'autoguarigione.
-
La ricerca energetica e ambientale per la prevenzione e il mantenimento
della salute fisica e mentale.
2.1.
Perseguendo questi fini l'associazione si prefigge di offrire ai
suoi soci degli idonei servizi e i necessari strumenti culturali,
nonché la possibilità di svolgere attività
che consentano di sperimentare tecniche e discipline atte allo sviluppo
di una mente sana in un corpo sano.
2.2.
Tutti i servizi offerti dall'associazione saranno rivolti solamente
ai soci.
Sono
esclusi dallattività associativa servizi e attività
estranei al conseguimento delle finalità sociali.
Nello
svolgimento dei corsi è previsto che dei non soci possano
essere invitati da un socio per un solo incontro come ospiti.
Questa partecipazione è gratuita e ha la funzione di dare
la possibilità di sperimentare almeno una volta una disciplina
ancora a loro sconosciuta.
Verso
tutta la cittadinanza sono previste conferenze, dimostrazioni gratuite
finalizzate a pubblicizzare le attività dell'Associazione,
attività di ricerca e consulenza.
2.3.
L'associazione, per raggiungere i fini sociali, potrà organizzare
conferenze, divulgare o pubblicare anche in collaborazione con terzi,
brevi saggi destinati prevalentemente ai soci, organizzare incontri
di discipline selezionate, proporre altri servizi e agevolazioni
ai soci.
Per
finanziare il conseguimento dei fini associativi, lAssociazione
potrà svolgere attività commerciale in modo occasionale
con consulenze e ricerche attinenti alle finalità sociali.
Art.
3. I Soci: Possono far parte dell'associazione "Mens Sana
in Corpore Sano" di Verona tutte le persone fisiche e le persone
giuridiche la cui attività non sia in contrasto con le finalità
sociali dell'associazione. Ladesione allassociazione
avviene di fatto al versamento della quota di associazione. E
esclusa ogni possibilità di adesione temporanea allassociazione.
3.2.
Per associarsi, oltre al versamento della quota di associazione
una tantum, si è tenuti a presentare domanda di associazione
al Presidente. I soci ai quali interessa partecipare a qualche attività
sociale annuale sono tenuti anche alla corresponsione della quota
di iscrizione annuale.
3.1.
I soci possono dare la loro collaborazione per la realizzazione
dei fini dell'associazione con lavoro volontario, secondo le loro
competenze e su incarico del Consiglio Direttivo.
3.4.
La qualità di socio si perde per recessione, o esclusione.
Il socio che voglia recedere dall'associazione lo può fare
in ogni momento dandone avviso scritto indirizzato al Presidente.
3.5.
Il socio viene escluso dall'associazione con delibera del Consiglio
Direttivo per comportamenti o attività in diretto contrasto
con gli scopi sociali e il loro raggiungimento o che arrechino danno
anche morale allassociazione.
Art.
4. Organi sociali:
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio
Direttivo ed il Presidente.
Art.
5. L'Assemblea dei Soci:
L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria è convocata
almeno una volta all'anno con delibera del Consiglio Direttivo.
... ...
Art.
6. Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo dell'associazione è eletto ogni tre
anni dall'assemblea dei soci ed è composto da non meno di
tre membri; all'interno del Consiglio eletto verranno nominati il
Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. ...
6.2.
Le cariche sociali sono gratuite. Sono rimborsate solo le spese
sostenute per il loro svolgimento. ...
Art.
7. Risorse:
Il fondo comune dell'associazione è costituito dai contributi
una tantum e annuali degli associati, da eventuali altri contributi
per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali oblazioni
o liberalità, dagli eventuali beni acquistati con questi
introiti e dalle loro eventuali rendite.
7.1.Il
fondo comune non è ripartibile. Non è possibile distribuire
anche in modo indiretto utili o avanzi di
gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellassociazione.
Art.
8. Scioglimento:
In caso di scioglimento dell'associazione, dopo la liquidazione
di tutti i beni mobili ed immobili e lestinzione delle eventuali
obbligazioni, il fondo comune sarà devoluto ad un'altra associazione
che persegua finalità analoghe o di utilità generale.
Sarà nominato liquidatore il Presidente pro-tempore.
Art.
9. Lesercizio sociale: ...
Art.
10. Considerazioni conclusive:
Per quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del Codice Civile e le disposizioni
di legge vigenti.
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